IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 5 giugno  1962,  n.  616,  recante  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove  norme  relative
alle lagune di Venezia e di Marano-Grado; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra  in  data  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 29 settembre  1980,  n.  662,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del  protocollo  d'intervento  in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per  il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011  n.   214,   recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, e, in particolare, l'articolo  30,  comma  3-ter,
lettera b), il quale prevede che entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  decreto-legge,  il
Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai  sensi  dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  «modifica,  secondo
criteri di semplificazione, il regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,  n.  435,  delimitando
l'ambito  di  applicazione  delle  relative  norme  con  riguardo  al
trasporto pubblico locale lagunare»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422,  recante
conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni  e  compiti
in  materia  di  trasporto  pubblico  locale,  e,   in   particolare,
l'articolo 11, comma 3-bis, secondo cui restano ferme  le  competenze
dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in  materia
di sicurezza della navigazione effettuata  all'interno  della  laguna
veneta; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,  recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di  un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle  disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organismi  che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
attuazione della direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile  1989,
n. 147, concernente adesione alla  convenzione  internazionale  sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n.  239,  recante  regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE; 
  Visto il decreto del Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni
24 maggio 1967, recante approvazione delle norme tecniche relative ai
requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici  a  bordo
delle navi mercantili e lusorie, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  175  del  14
luglio 1967; 
  Visto il decreto del Ministro delle  comunicazioni  8  marzo  2005,
recante certificati di abilitazione all'uso degli  apparati  radio  a
bordo delle  imbarcazioni  adibite  alla  pesca  costiera,  locale  e
ravvicinata, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 68 del 23 marzo 2005; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25  luglio  2016,   recante   requisiti   per   il   rilascio   delle
certificazioni per il settore  di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della  Convenzione  STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2016; 
  Vista la legge della regione Veneto 11 luglio 2008, n.  5,  recante
norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e
addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 febbraio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 30 marzo 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, della salute, dello sviluppo  economico,
dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del regolamento approvato  con  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento approvato  con  decreto
del Presidente  della  Repubblica  8  novembre  1991,  n.  435,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il punto  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis)  Acque
protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia  e  di
Chioggia ricadenti all'interno della conterminazione della laguna  di
Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;»; 
    b) il punto 6 e' sostituito dal seguente:  «Autorita'  marittima:
organo  periferico  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e,  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto  pubblico
locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia  e  di  Chioggia,
secondo le rispettive circoscrizioni;»; 
    c) dopo il punto 6, e' inserito il seguente: «6-bis) Colreg 1972:
la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per  prevenire
gli abbordi in mare, con annessi, firmata  a  Londra  il  20  ottobre
1972, ratificata e resa esecutiva con  legge  27  dicembre  1977,  n.
1085;» 
    d)  al  punto  20,  le  parole  «della  Marina  Mercantile»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto»; 
    e) dopo il punto 31, sono  inseriti  i  seguenti:  «31-bis)  Nave
lagunare: nave che  naviga  esclusivamente  all'interno  delle  acque
protette della laguna di Venezia e che  effettua  trasporto  pubblico
locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione
dipende da  motore  endotermico  o  elettrico  o  combinazione  degli
stessi, in grado di imprimere una velocita'  non  inferiore  a  sette
nodi all'andatura corrispondente al regime di servizio  continuativo,
al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo; 
      31-ter) Nave lagunare  esistente:  una  nave  lagunare  diversa
dalla nave lagunare nuova; 
      31-quater) Nave  lagunare  nuova:  una  nave  lagunare  la  cui
chiglia sia stata impostata o si trovi a  un  equivalente  stadio  di
costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente;»; 
    f)  dopo  il  punto  41,  e'  inserito  il   seguente:   «41-bis)
Navigazione  nelle  acque  protette  della  laguna  di  Venezia:   la
navigazione effettuata con le navi lagunari nelle  acque  di  cui  al
punto 1-bis;». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - La legge 5  giugno  1962,  n.  616  (Sicurezza  della
          navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. 
              - La legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove  norme  relative
          alle lagune di Venezia e  di  Marano-Grado)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,  con  annessi,
          firmata a Londra il 20 ottobre 1972)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a  Londra  il  2  novembre  1973)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per  il
          trasporto di persone mediante autoservizi pubblici  non  di
          linea) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  gennaio
          1992, n. 18. 
              - Si riporta  il  comma  3-ter  dell'articolo  30,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011 n. 214: 
                «3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Governo, con uno  o  piu'  regolamenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni: 
                  a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le
          norme del titolo I del  libro  sesto  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima),  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  concernenti   il
          personale navigante,  anche  ai  fini  dell'istituzione  di
          specifiche  abilitazioni  professionali  per  il  trasporto
          pubblico locale lagunare; 
                  b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di
          applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto
          pubblico locale lagunare.». 
              - Il decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita'  produttive)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          gennaio 1992, n. 18. 
              - Si  riporta  il  comma  3-bis  dell'articolo  11  del
          decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422  (Conferimento
          alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti  in
          materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
          4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «3-bis. Ferme rimanendo  le  competenze  dell'autorita'
          marittima previste dalla vigente normativa  in  materia  di
          sicurezza  della  navigazione  e  disciplina  del  traffico
          nell'ambito dei canali marittimi, i  servizi  di  trasporto
          pubblico di persone e cose,  effettuate  all'interno  della
          laguna veneta sono autorizzati e  regolati  in  conformita'
          alle norme emanate dagli enti locali competenti in  materia
          di trasporto pubblico locale. Nel caso di  navigazione  che
          interessi le zone  di  acque  interne  e  quelle  di  acque
          marittime  nell'ambito  della  laguna  veneta,  il   numero
          massimo delle  unita'  adibite  al  servizio  di  trasporto
          pubblico, al fine di assicurare il regolare  svolgimento  e
          la  sicurezza  della  navigazione  lagunare,  e'  stabilito
          d'intesa  tra  l'autorita'  marittima   e   l'ente   locale
          competente.  In  caso  di  disaccordo  detto  numero  viene
          determinato in apposita conferenza di servizi  indetta  dal
          prefetto alla  quale  partecipano  i  rappresentanti  della
          provincia  e  dei  comuni  e  delle  capitanerie  di  porto
          competenti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
          2007, n. 261, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128
          (Attuazione   della   direttiva   2014/53/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva  1999/5/CE)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2016,  n.
          163. 
              - Il decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257
          (Disciplina di attuazione della  direttiva  2014/94/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre  2014,
          sulla   realizzazione   di   una   infrastruttura   per   i
          combustibili  alternativi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima))  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
          della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della  L.
          3  aprile  1989,  n.   147,   concernente   adesione   alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, adottata  ad  Amburgo  il  27  aprile  1979)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  1994,  n.
          281. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali  marittime)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio  2000,  n.
          121. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   20
          dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
          direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  23  luglio  2014  sull'equipaggiamento  marittimo  che
          abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58. 
              -  Il  decreto  del  Ministero  delle  poste  e   delle
          telecomunicazioni 24 maggio 1967 (Approvazione delle  norme
          tecniche relative ai requisiti cui  devono  soddisfare  gli
          impianti radioelettrici a bordo  delle  navi  mercantili  e
          lusorie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  luglio
          1967, n. 175, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  marzo
          2005 (Certificati di abilitazione  all'uso  degli  apparati
          radio  a  bordo  delle  imbarcazioni  adibite  alla   pesca
          costiera,  locale  e  ravvicinata)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2005, n. 68. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il  rilascio  delle
          certificazioni per il settore di coperta e di macchina  per
          gli iscritti alla gente di mare ai sensi della  Convenzione
          STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
          n. 183. 
              - La legge della Regione Veneto 11 luglio  2008,  n.  5
          (Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla  navigazione
          marittima e addette al  trasporto  di  persone  all'interno
          della laguna veneta) e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
          della Regione Veneto 15 luglio 2008, n. 58. 
              - Si riporta il comma 4 dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «4. La Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto  di
          interesse regionale che il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ritiene opportuno sottoporre al suo  esame,  anche
          su richiesta della Conferenza dei presidenti delle  regioni
          e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
          435, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Denominazioni  e  definizioni).  -  1.  Le
          denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno  il
          significato risultante dalle seguenti definizioni che  sono
          integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 
                  1) Aeroscafo (Hovercraft): una  nave  avente  mezzi
          atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria  capace  di
          sollevarla sulla superficie del mare; 
                  1-bis) Acque protette della laguna di  Venezia:  le
          acque  portuali  di  Venezia  e   di   Chioggia   ricadenti
          all'interno della conterminazione della laguna  di  Venezia
          di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366; 
                  2)  Aliscafo:  una  nave  avente  strutture  alari,
          parzialmente o totalmente sommerse,  atte  a  generare  nel
          moto di avanzamento una  portanza  idrodinamica  capace  di
          sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 
                  3) Apparecchio galleggiante: un mezzo  galleggiante
          (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di
          salvataggio,  un  battello  di  emergenza,  una  tuta   per
          l'immersione in acqua, una  cintura  di  salvataggio  o  un
          salvagente) destinato a sostenere un determinato numero  di
          persone che si trovano in acqua, costruito in modo  che  la
          sua forma e le sue caratteristiche  permangono  durante  il
          suo impiego in acqua; 
                  4)  Auto-allarme  radiotelegrafico:  un  ricevitore
          automatico di allarme, che entra in azione quando  eccitato
          da un segnale radiotelegrafico di allarme; 
                  5)  Auto-allarme  radiotelefonico:  un   ricevitore
          automatico di allarme che entra in azione  quando  eccitato
          dal segnale di allarme radiotelefonico; 
                  6)  Autorita'  marittima:  organo  periferico   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e,  ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto
          pubblico  locale  lagunare,  le  Capitanerie  di  porto  di
          Venezia   e   di   Chioggia,    secondo    le    rispettive
          circoscrizioni; 
                  6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul  regolamento
          internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,
          con  annessi,  firmata  a  Londra  il  20   ottobre   1972,
          ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977,  n.
          1085; 
                  7) Convenzione: la convenzione  internazionale  per
          la salvaguardia della vita umana  in  mare,  con  allegato,
          aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974  e  relativo
          protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente
          con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982,  n.
          438, ed emendamenti adottati dall'Italia  posteriormente  a
          tale data. I riferimenti  alla  convenzione  contenuti  nel
          presente regolamento si intendono  fatti  alla  convenzione
          sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 
                  8) Dispositivo o sistemazione per la messa a  mare:
          dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro
          un mezzo  collettivo  di  salvataggio  od  un  battello  di
          emergenza dalla propria posizione a bordo della  nave  fino
          in acqua; 
                  9)  Ente  tecnico:  l'ente  definito  dall'Art.  3,
          lettera f) della legge; 
                  10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a
          tale  scopo  dal   regolamento   delle   radiocomunicazioni
          rispettivamente   per   la   radiotelegrafia   e   per   la
          radiotelefonia (vedi punto 53); 
                  11) Immersione: la  distanza  verticale,  al  mezzo
          della nave, dalla linea di  costruzione  al  galleggiamento
          considerato. In ogni caso il piano di  galleggiamento  deve
          essere assunto come parallelo ai galleggiamenti  del  piano
          di costruzione; 
                  12)  Installazione  radioelettrica  esistente:   un
          impianto radioelettrico totalmente installato  a  bordo  di
          una  nave  anteriormente  al  1°  luglio  1986,  oppure  un
          impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una
          nave prima della predetta data e completato poi  con  parti
          identiche a quelle preesistenti ovvero con  parti  conformi
          alle prescrizioni del presente regolamento; 
                  13) Installazione radioelettrica  nuova:  qualsiasi
          impianto radioelettrico  che  non  sia  una  «installazione
          radioelettrica esistente»; 
                  14) Larghezza (della nave):  la  massima  larghezza
          della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta.
          Se la nave e' soggetta a  norme  di  compartimentazione  si
          deve intendere per  la  sua  larghezza,  agli  effetti  dei
          computi relativi alla  compartimentazione,  quella  massima
          fuori    ossatura    al    massimo    galleggiamento     di
          compartimentazione o al di sotto di esso; 
                  15) Legge: la legge 5 giugno 1962,  n.  616,  sulla
          sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 
                  16) Linea limite:  la  linea  tracciata  almeno  76
          millimetri al di sotto  della  linea  d'intersezione  della
          faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 
                  17) Lunghezza (della nave):  la  lunghezza  tra  le
          perpendicolari.  Se  la  nave  a  soggetta   a   norme   di
          compartimentazione, la  sua  lunghezza,  agli  effetti  dei
          computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere
          quella  misurata  tra  le  perpendicolari   condotte   alle
          estremita'     del      massimo      galleggiamento      di
          compartimentazione. In ogni  caso  il  galleggiamento  deve
          essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del
          piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle
          norme di cui sia alla regola  28  del  capitolo  III  della
          convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento,
          e' quella misurata dalla  faccia  prodiera  del  dritto  di
          prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa;
          quando il dritto  di  poppa  non  esiste  la  lunghezza  va
          misurata all'asse del timone; 
                  18) Marittimo abilitato: un membro  dell'equipaggio
          di  una  nave,  che  abbia  un  certificato  di   idoneita'
          rilasciato   secondo   le   disposizioni    del    presente
          regolamento; 
                  19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per
          la prevenzione dell'inquinamento causato da navi  (1973)  e
          relativo  protocollo  (1978)  resa  esecutiva   in   Italia
          rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e  Legge
          4 giugno 1982 n. 438 ed  emendamenti  adottati  dall'Italia
          posteriormente a tale data. 
                  20) Ministero: il Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili - Comando  generale  del  Corpo
          delle Capitanerie di porto; 
                  21) Motonave: una nave la cui  propulsione  dipende
          da motore endotermico  o  elettrico  o  combinazione  degli
          stessi; 
                  22) Motoveliero:  una  nave  a  propulsione  mista,
          meccanica  ed  a  vela,  il  cui  apparato  di  propulsione
          meccanica  e'  capace  di  imprimerle  una  velocita'   non
          inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente  al  regime
          per il servizio  continuativo,  al  dislocamento  di  pieno
          carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 
                  23)  Nave  a  vela  (veliero):  una  nave  la   cui
          propulsione dipende da vele; 
                  24) Nave ad uso privato: una nave adibita a  scopi,
          diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 
                  25)  Nave  da  passeggeri:  una  nave  adibita   al
          trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 
                  26)   Nave    da    pesca    (nave    peschereccia,
          peschereccio): una nave  adibita  alla  cattura  di  pesci,
          delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri  esseri
          viventi del mare; 
                  27)  Nave  da  salvataggio:  una  nave  munita   di
          attrezzature particolari per  il  servizio  di  soccorso  a
          navi; 
                  28) Nave da carico: qualsiasi nave che non  sia  ad
          uso privato, da passeggeri o da pesca; 
                  29) Nave chimichiera: una nave da carico  costruita
          o adattata ed impiegata per il trasporto  alla  rinfusa  di
          prodotti chimici liquidi pericolosi,  come  definita  dalla
          convenzione; 
                  30) Nave cisterna: una nave da carico  costruita  o
          adattata per il trasporto alla rinfusa di  carichi  liquidi
          di natura infiammabile; 
                  31-bis)   Nave   lagunare:    nave    che    naviga
          esclusivamente  all'interno  delle  acque  protette   della
          laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico  locale
          lagunare  o  trasporto  pubblico  non  di  linea,  la   cui
          propulsione dipende da motore  endotermico  o  elettrico  o
          combinazione  degli  stessi,  in  grado  di  imprimere  una
          velocita'  non  inferiore   a   sette   nodi   all'andatura
          corrispondente  al  regime  di  servizio  continuativo,  al
          dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo; 
                  31-ter) Nave lagunare esistente: una nave  lagunare
          diversa dalla nave lagunare nuova; 
                  31-quater) Nave lagunare nuova: una  nave  lagunare
          la cui  chiglia  sia  stata  impostata  o  si  trovi  a  un
          equivalente stadio di costruzione alla data del 1°  gennaio
          2023 o successivamente; 
                  32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata  ed
          impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas  liquefatti,
          come definita dalla convenzione; 
                  33) Nave nucleare: una nave dotata di  un  impianto
          ad energia nucleare; 
                  34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
          particolari che la rendano atta al  trasporto  di  rotabili
          ferroviari  o  stradali  con  imbarco  degli  stessi  sulle
          proprie ruote; 
                  35)   Navigazione   internazionale    lunga:    una
          navigazione che si svolge tra porti  appartenenti  a  Stati
          diversi in qualsiasi mare ed  a  qualsiasi  distanza  dalla
          costa; 
                  36)   Navigazione   internazionale    breve:    una
          navigazione che si svolge tra porti  appartenenti  a  Stati
          diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
          di  200  miglia  da  un  porto  o  da  una  localita'   ove
          l'equipaggio  e  i  passeggeri  possono  trovare   rifugio,
          sempreche' la distanza fra l'ultimo porto  di  scalo  nello
          Stato ove il viaggio ha  origine  ed  il  porto  finale  di
          destinazione non superi 600 miglia; 
                  37)  Navigazione   internazionale   costiera:   una
          navigazione che si svolge tra porti  appartenenti  a  Stati
          diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
          di 20 miglia dalla costa; 
                  38) Navigazione nazionale: una navigazione  che  si
          svolge tra porti dello Stato, a  qualsiasi  distanza  dalla
          costa; 
                  39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione
          che si svolge tra porti dello Stato nel corso  della  quale
          la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 
                  40) Navigazione litoranea: una navigazione  che  si
          svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la  nave
          non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; 
                  41) Navigazione  locale:  una  navigazione  che  si
          svolge nell'interno  di  porti  ovvero  di  rade,  estuari,
          canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la  nave
          non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa; 
                  41-bis)  Navigazione  nelle  acque  protette  della
          laguna di Venezia: la navigazione effettuata  con  le  navi
          lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis; 
                  42) Navigazione speciale:  una  navigazione  i  cui
          limiti sono indicati nel singolo caso; 
                  43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme
          emanate  con  decreto  del  Ministro  per  le  Poste  e  le
          Telecomunicazioni, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          Marina Mercantile, relative agli impianti e  agli  apparati
          radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 
                  44)   Operatore   radiotelefonista:   una   persona
          titolare di un certificato  per  tale  qualifica,  conforme
          alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
          rilasciato   dal   Ministero   delle    Poste    e    delle
          Telecomunicazioni; 
                  45) Passeggero: qualsiasi persona  imbarcata  sulla
          nave che non sia: 
                    a) il comandante od un membro  dell'equipaggio  o
          altra persona per i suoi servizi; 
                    b) un bambino di eta' inferiore ad un anno; 
                  46)  Permeabilita':  la  percentuale   del   volume
          (calcolato fuori ossatura) di uno spazio  che  puo'  essere
          occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea
          limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale
          linea; 
                  47) Perpendicolare  addietro:  la  linea  verticale
          condotta,  sul  piano   di   simmetria   della   nave,   in
          corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del
          dritto  di  poppa  o  dritto  del  timone  col   piano   di
          galleggiamento a pieno carico (centro  disco  per  le  navi
          munite di certificato di bordo libero); se la nave  non  ha
          dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della  faccia
          poppiera del dritto si considera l'asse  di  rotazione  del
          timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso
          considerato  parallelo  ai  galleggiamenti  del  piano   di
          costruzione; 
                  48)  Perpendicolare  avanti:  la  linea   verticale
          condotta,  sul  piano   di   simmetria   della   nave,   in
          corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del
          dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno  carico
          (centro disco per le navi munite di  certificato  di  bordo
          libero); il piano di galleggiamento  deve  essere  in  ogni
          caso considerato parallelo ai galleggiamenti del  piano  di
          costruzione; 
                  49)  Personale  industriale:   tutte   le   persone
          imbarcate sulla  nave  che  non  siano  passeggeri,  membri
          dell'equipaggio,  o  personale   speciale   e   che   siano
          normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 
                  50) Personale speciale: tutte le  persone  che  non
          siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano
          trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei  servizi
          speciali cui la nave e'  destinata  o  a  causa  di  lavori
          speciali svolti sulla nave; 
                  51) Piroscafo: una nave la cui propulsione  dipende
          da macchina a vapore acqueo; 
                  52) Ponte di coperta: il ponte continuo  piu'  alto
          della nave; 
                  53) Regolamento dell'ente tecnico:  norme  tecniche
          predisposte dal Registro Italiano Navale in base  a  quanto
          previsto dal DLCPS del  22.1.1947  n.  340  e  dal  decreto
          ministeriale  10  giugno  1947  relativo   all'applicazione
          dell'art. 3 del citato DLCPS. 
                  54)  Regolamento   delle   radiocomunicazioni:   il
          regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato
          come  annesso,  alla   convenzione   internazionale   delle
          telecomunicazioni in vigore; 
                  55) Rimorchiatore: una nave  progettata,  costruita
          ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 
                  56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il
          segnale  di  allarme  stabilito   dal   regolamento   delle
          radiocomunicazioni; 
                  57) Segnale di soccorso (per gli  impianti  radio):
          il segnale di  soccorso  stabilito  dal  regolamento  delle
          radiocomunicazioni; 
                  58) Stazione di governo: il posto dal  quale  viene
          manovrato un apparecchio di governo; 
                  59)   Stazione   radiotelegrafica:   uno   o   piu'
          trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
          e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori,  necessari
          per    effettuare    un    servizio    di     comunicazioni
          radiotelegrafiche 
                  60)   Stazione   radiotelefonica:   uno   o    piu'
          trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
          e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori,  necessari
          per    effettuare    un    servizio    di     comunicazioni
          radiotelefoniche; 
                  61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo
          o un materiale dichiarato  di  «tipo  approvato»  ai  sensi
          dell'art. 11 della legge; 
                  62)  Ufficiale   radiotelegrafista:   una   persona
          titolare di un certificato  per  tale  qualifica,  conforme
          alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
          rilasciato   dal   Ministero   delle    Poste    e    delle
          Telecomunicazioni; 
                  63) Veliero: vedi nave a vela; 
                  64) Veliero  con  motore  ausiliario:  una  nave  a
          propulsione mista, meccanica e a vela, il cui  apparato  di
          propulsione meccanica non e' capace  di  farle  raggiungere
          una velocita' di 7  nodi,  all'andatura  corrispondente  al
          regime per il servizio  continuativo,  al  dislocamento  di
          pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 
                  65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si
          effettua  tra  porti  appartenenti  a  Stati   diversi   in
          qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a  tale
          effetto ogni territorio delle cui relazioni  internazionali
          sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o  che
          sia  sottoposto   all'amministrazione   dell'Organizzazione
          delle Nazioni Unite, e' considerato come paese autonomo; 
                  66) Viaggio internazionale breve:  un  viaggio  nel
          corso del quale una nave  non  si  allontana  piu'  di  200
          miglia da un porto  o  da  un  luogo  ove  i  passeggeri  e
          l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del  quale
          la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel  paese  ove  il
          viaggio ha origine e il porto finale  di  destinazione  non
          supera 600 miglia; 
                  67) Zattera di salvataggio: un mezzo  galleggiante,
          che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio
          galleggiante di salvataggio, una cintura di  salvataggio  o
          un salvagente, destinato a sostenere un determinato  numero
          di persone fuori dall'acqua.».